"LA PRIVACY TRA I BANCHI DI SCUOLA"
Allo scopo di chiarire le modalita' attraverso le quali la normativa in materia di protezione dei dati personali puo' e deve trovare applicazione nelle scuole, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha pubblicato, nello scorso mese di giungo, il vademecum "La privacy tra i banchi di scuola".
Il tema della riservatezza, apparentemente tecnico, e', in realta', di estremo interesse per chiunque operi all'interno di una comunita' scolastica.
Come scrive il Garante: "Nelle scuole, di ogni ordine e grado, vengono trattate giornalmente numerose informazioni sugli studenti e sulle loro famiglie, sui loro problemi sanitari o di disagio sociale, sulle abitudini alimentari. A volte puo' bastare una lettera contenente dati sensibili (quelli piu' delicati) su un minorenne, o un tabellone scolastico con riferimenti indiretti sulle condizioni di salute degli studenti, per violare anche involontariamente la riservatezza, la dignita' di una persona".
Pubblicata on line, all'indirizzo:
www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1721480,
la guida puo' essere richiesta, in forma di opuscolo, alla:
Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza di Monte Ciborio, n. 123
00186 Roma
e.mail: urp@garanteprivacy.it
Apertura al pubblico: dal lunedi' al venerdi', dalle 10:00 alle 13:00.
Segnaliamo, in relazione agli specifici interessi della nostra Unione, i seguenti passaggi.
Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche pubbliche
Le scuole hanno l'obbligo di far conoscere agli studenti e alle loro famiglie - se gli studenti sono minorenni - come usano i loro dati personali. Devono cioe' rendere noto, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano.
Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti. Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalita' istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore.
Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie - come quelli sensibili e giudiziari - devono essere trattate con estrema cautela, verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilita' rispetto alle "rilevanti finalita' pubbliche" che si intendono perseguire.
Ad esempio:
(omissis)
I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati per l'assegnazione del sostegno agli alunni disabili; per la composizione delle classi; per la gestione delle assenze per malattia; per l'insegnamento domiciliare e ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie; per la partecipazione alle attivita' sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
Temi in classe
Non commette violazione della privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare.
Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe - specialmente se sono presenti argomenti delicati - e' affidata alla sensibilita' di ciascun insegnante la capacita' di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.
Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza gia' previsti per il corpo docente riguardo al segreto d'ufficio e professionale, nonche' quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.
Voti scolastici, scrutini, tabelloni, esami di Stato
(omissis)
Per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell'albo degli istituti. E' necessario prestare attenzione, pero', a non fornire - anche indirettamente - informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Ad esempio, il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap non va inserito nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.
Circolari e comunicazioni scolastiche
Il diritto-dovere di informare le famiglie sull'attivita' e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l'esigenza di tutelare la personalita' dei minori. E' quindi necessario, ad esempio, evitare di inserire nelle comunicazioni scolastiche elementi che consentano di risalire, anche indirettamente, all'identita' di minori coinvolti in vicende particolarmente delicate.
Questionari per attivita' di ricerca
Svolgere attivita' di ricerca con la raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, tramite questionari da sottoporre agli alunni, e' consentito soltanto se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati sulle modalita' di trattamento e conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate. Gli intervistati, inoltre, devono sempre avere la facolta' di non aderire all'iniziativa.
Recite, gite scolastiche e foto di classe
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.
Va pero' prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare.
In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.
Registrazione della lezione
E' possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, e' necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti...), e ottenere il loro esplicito consenso.
Nell'ambito dell'autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire gli apparecchi in grado di registrare.
Videofonini, filmati, mms
L'utilizzo di videofonini, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini e' in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignita'.
Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilita' di regolare o di inibire l'utilizzo di registratori audio-video, inclusi i telefoni cellulari abilitati, all'interno delle aule di lezione o nelle scuole stesse.
Non e' possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare sistematicamente i dati personali di altre persone (ad esempio immagini o registrazioni audio/video) senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l'esplicito consenso.
Gli studenti e gli altri membri della comunita' scolastica devono quindi prestare particolare attenzione a non mettere on line immagini (ad esempio su blog, siti web, social network) o a diffonderle via mms. Succede spesso, tra l'altro, che una fotografia inviata a un amico/familiare, poi venga inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti.
Tale pratica puo' dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele